Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Art. 36 — Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica, il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
