Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 9 — Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore

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I fondi per le indennita' dovute ai componenti del Consiglio superiore della Magistratura, e per tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso, sono stanziati in appositi capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Per il pagamento delle indennita' e di tutte le altre spese anzidette, sono autorizzate aperture di credito, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, a favore del capo della segreteria del Consiglio, che provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e don l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dallo art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59 sara' provveduto con lo stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art9 · fonte del testo