La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilita' o si rendano incompatibili. La decisione della Corte e' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 367/1983

    Parametro
    29 dicembre 1983

    riuniti in giudizio dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 35 e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 77, 113 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Gorizia, di Piacenza e di Trapani con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deci…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 77 cost.

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Pronunce che lo citano (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art10 · fonte del testo