La Corte puo' disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
La Corte puo' disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Sospende ogni pronunzia anche di natura istruttoria sul giudizio in epigrafe e ordina che entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza: 1) la Presidenza del Consiglio e la Regione Sardegna esibiscano in giudizio gli atti, i documenti ed il carteggio indicati in motivazione; 2) il Ministero dell'Agricoltura e Foreste faccia pervenire alla Corte gli atti…
Art. 13 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Se ne mostrano 10 su 28, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art13 · fonte del testo