L'assistenza giudiziaria riguarda l'esecuzione di atti della procedura e in particolare la notifica degli atti, l'audizione dei testimoni e degli esperti e l'invio di prove materiali e di documenti.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art23 · fonte su Normattiva