Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 23 — Oggetto dell'assistenza giudiziaria
L'assistenza giudiziaria riguarda l'esecuzione di atti della procedura e in particolare la notifica degli atti, l'audizione dei testimoni e degli esperti e l'invio di prove materiali e di documenti.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
