Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Se ne mostrano 10 su 16, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 11 giugno 2003. 90 parole tolte.

tolto: Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata puo' promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla, Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art35 · fonte del testo