Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili; nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Quanto vi e' disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art36 · fonte del testo