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Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata puo' promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla, Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 11 giugno 2003
