Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti puo' essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio. Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a cio' delegato, e' rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
