Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti puo' essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio. Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a cio' delegato, e' rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 136/2018

    Questione inammissibile
    26 giugno 2018

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recant…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost. · Art. 20 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art20 · fonte del testo