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Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sulla applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti puo' esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto. In caso di parita' di voti prevale l'opinione piu' favorevole all'accusato. Il dispositivo della sentenza e' letto dal Presidente in pubblica udienza. La sentenza e' depositata in cancelleria ed e' trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962
