Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 11 — Certificazioni contestuali
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Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualita' personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001
