All'articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puo' utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalita' la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto e' rilasciato in conformita' agli atti medesimi".

Testo vigente dal 24 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-11;390~art3 · fonte su Normattiva