Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 16 — Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
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Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001
