Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 19 — Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
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In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001
