Art. 2 — Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
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La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127))
Testo in vigore dal 18 maggio 1997 al 7 marzo 2001
