Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 20-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1971 al 9 dicembre 1998. Leggi il testo vigente →
((La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dello articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare)).
Testo in vigore dal 9 luglio 1971 al 9 dicembre 1998
