Art. 3 — Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1997 al 5 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
((I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso)). I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi; le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.
Testo in vigore dal 18 maggio 1997 al 5 luglio 1998
