Art. 3 — Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
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I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalita' di cui all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi; le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 18 maggio 1997
