Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 9 — Documenti spontaneamente esibiti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001. Leggi il testo vigente →
Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001
