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Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente. Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

  • A)motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;
  • B)motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;
  • C)autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  • D)autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  • E)autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C". La patente di guida di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dal comma 1, e' resa conforme al modello comunitario di cui all'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma quarto e' sostituito dal seguente: "I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di piu' di otto persone oltre il conducente". Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma ottavo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresi' stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida". Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostitutito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma sedicesimo e' abrogato.

Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art2 · fonte su Normattiva