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Le imbarcazioni e le navi da diporto sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio e dal numero di iscrizione. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nomine che dovra' essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo circondario marittimo o zona della navigazione interna.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986
