Art. 5 — Individuazione della nave
Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:
- a)quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori";
- b)quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;
- c)quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto";
- d)le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima in esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
- e)i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purche' abbiano mezzi di propulsione propri.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
