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((Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile)).

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 15 settembre 2005

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art11 · fonte su Normattiva