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Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita puo' essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'articolo 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo. L'imbarcazione o la nave da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dell'ente o ditta intestataria dell'autorizzazione medesima.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 13 agosto 1994

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art16 · fonte su Normattiva