Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1994 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita puo' essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'articolo 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo. ((L'unita' da diperto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unita')).

Testo in vigore dal 13 agosto 1994 al 15 settembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art16 · fonte su Normattiva