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Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. Tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad una societa' concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1998, N.413)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1986, n. 193

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La L. 26 aprile 1986, n. 193 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che "La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificato, entra in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 18 dicembre 1998 al 29 luglio 2003

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art49 · fonte su Normattiva