Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1986 al 25 agosto 1996. Leggi il testo vigente →

((Su tutte le unita' da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiofonico in VHF/FM)).4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1986, n. 193

4

La L. 26 aprile 1986, n. 193 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che "La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificato, entra in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 25 agosto 1996

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art49 · fonte su Normattiva