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((Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. Tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una societa' concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico e' soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 aprile 1986, n. 193
4La L. 26 aprile 1986, n. 193 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che "La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificato, entra in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge."
Testo in vigore dal 25 agosto 1996 al 6 luglio 1997
