Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 200/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    In base al combinato disposto degli artt. 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 573 (T.U. delle norme sulla dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette), per i redditi di nuova produzione, anche se riferiti ad assai breve periodo dell'anno solare, l'imposta cominciava a decorrere dal giorno di inizio della produzione, comportando una tassazione che colpiva il reddito dalla sua formazione al termine dell'anno finanziario seguente. L'imposta era poi calcolata sui redditi ragguagliati ad anno, cioè considerandoli senz'altro riprodotti,' proporzionalmente, per tutto l'anno finanziario successivo a quello durante il quale si era iniziata la produzione. Si poneva in tal modo una presunzione assoluta di percezione del reddito che comportava l'irrilevanza, ai fini tributari, della eventuale riduzione o addirittura dell'annullamento del reddito nel periodo menzionato, senza che all'interessato fosse offerta la possibilità di provare l'eventuale diminuzione o l'annullamento del reddito stesso. Con ciò deve escludersi che al sistema in esame possano riconoscersi quei caratteri di logicità e rispondenza ai dati della comune esperienza che stanno alla base della distinzione fra presunzioni legittime ed illegittime e tendono a garantire il diritto del contribuente ad esse chiamato a concorrere alle pubbliche spese solo in quanto in possesso di effettiva capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost.. Invero, la produzione del reddito suddetta è un fatto economico sociale legato a determinate condizioni oggettive e soggettive di natura variabile per cui non è consentito trasformare le relative previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite senza che si ammetta la prova del contrario. In conclusione il soggetto passivo d'imposta è obbligato per un periodo cui, in concreto, può non corrispondere un reddito effettivo, il che costituisce elemento sufficiente a rilevare l'incomparabilità del sistema descritto con l'art. 53 Cost.. Le norme sopra menzionate vanno pertanto dichiarate illegittime per contrasto con l'art. 53 Cost.. - S. nn. 77/1967, 103/1967, 109/1967, 99/1968, 107/1971.

    Art. 18 Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario · Art. 10 Testo unico dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1976

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1960 al 5 agosto 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 legge 11 gennaio 1951, n. 25 (norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario), nella parte in cui dispone che le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente".

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art18 · fonte del testo