Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 200/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    In base al combinato disposto degli artt. 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 573 (T.U. delle norme sulla dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette), per i redditi di nuova produzione, anche se riferiti ad assai breve periodo dell'anno solare, l'imposta cominciava a decorrere dal giorno di inizio della produzione, comportando una tassazione che colpiva il reddito dalla sua formazione al termine dell'anno finanziario seguente. L'imposta era poi calcolata sui redditi ragguagliati ad anno, cioè considerandoli senz'altro riprodotti,' proporzionalmente, per tutto l'anno finanziario successivo a quello durante il quale si era iniziata la produzione. Si poneva in tal modo una presunzione assoluta di percezione del reddito che comportava l'irrilevanza, ai fini tributari, della eventuale riduzione o addirittura dell'annullamento del reddito nel periodo menzionato, senza che all'interessato fosse offerta la possibilità di provare l'eventuale diminuzione o l'annullamento del reddito stesso. Con ciò deve escludersi che al sistema in esame possano riconoscersi quei caratteri di logicità e rispondenza ai dati della comune esperienza che stanno alla base della distinzione fra presunzioni legittime ed illegittime e tendono a garantire il diritto del contribuente ad esse chiamato a concorrere alle pubbliche spese solo in quanto in possesso di effettiva capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost.. Invero, la produzione del reddito suddetta è un fatto economico sociale legato a determinate condizioni oggettive e soggettive di natura variabile per cui non è consentito trasformare le relative previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite senza che si ammetta la prova del contrario. In conclusione il soggetto passivo d'imposta è obbligato per un periodo cui, in concreto, può non corrispondere un reddito effettivo, il che costituisce elemento sufficiente a rilevare l'incomparabilità del sistema descritto con l'art. 53 Cost.. Le norme sopra menzionate vanno pertanto dichiarate illegittime per contrasto con l'art. 53 Cost.. - S. nn. 77/1967, 103/1967, 109/1967, 99/1968, 107/1971.

    Art. 18 Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario · Art. 10 Testo unico dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960. 80 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sono dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1 luglio e sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente. Anche le imposte accertate in confronto delle societa' ed enti tassati in base a bilancio sono dovute per esercizio finanziario, considerandosi bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario quello chiuso nel corso dell'esercizio stesso. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art18 · fonte del testo