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Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che e' istituito a norma dell'articolo precedente. L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare. Una copia di tale denunzia dovra' essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sara' restituita al denunziante debitamente vistata. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilera' sulla esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potra' sospenderne l'attivita' in caso di infrazione alle norme della presente legge. Il mancato esercizio dell'attivita' produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 10 giugno 1966 al 10 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;356~art2 · fonte del testo