Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:
- a)il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;
- b)il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;
- c)la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;
- d)il numero e la capacita' complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini. Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attivita', anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovra' essere comunicata, entro 10 giorni, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura cui e' stata presentata la denuncia. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 2010, n. 96
1La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356".
Testo vigente dal 10 luglio 2010
