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Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:

  • a)il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;
  • b)il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;
  • c)la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;
  • d)il numero e la capacita' complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini. Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attivita', anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovra' essere comunicata, entro 10 giorni, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura cui e' stata presentata la denuncia.

Testo in vigore dal 10 giugno 1966 al 10 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;356~art3 · fonte del testo