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I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanita'. Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola "cova", seguita dalla parola "Italia" e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione. Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalita' ivi previste. Le stesse imprese devono altresi' tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio. Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

  • a)il nome del paese di origine;
  • b)il nome o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;
  • c)il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;
  • d)il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;
  • e)il numero di uova che costituiscono la partita considerata;
  • f)la data della consegna o di spedizione;
  • g)il nome del destinatario delle uova. Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento.

Testo in vigore dal 10 giugno 1966 al 10 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;356~art4 · fonte del testo