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Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacita' totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, e' inferiore a 1000 uova, nonche' alle imprese che abbiano una corrispondente capacita' produttiva di uova da cova.

Testo in vigore dal 10 giugno 1966 al 10 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;356~art9 · fonte del testo