Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

Art. 16 — Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 2014 al 25 agosto 2016. Leggi il testo vigente →

Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni ((nazionali)) destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

Testo in vigore dal 25 novembre 2014 al 25 agosto 2016

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