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[1]Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unita' requisita.

[2]Su tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti per impiego temporaneo il ministero che procede alla requisizione puo' disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento che crede del caso, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, ed al pagamento della indennita' anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.

[3]Qualora i lavori di ripristino remigano affidati all'armaiolo e o al proprietario, verra', precisato il tempo occorrente tra il ripristino e la relativa indennita' sara' aggiunta alla somma definita per effettuare il ripristino stesso.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art10 · fonte del testo