Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Unita' esenti dalla requisizione. Non sono soggetti a requisizione:
tolto: a) le navi ed i galleggianti appartenenti alle Case delle LL.MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice e delle LL.AA. i Reali Principi;
tolto: b) i galleggianti appartenenti:
tolto: 1°) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo del Re Imperatore e presso lo Stato della Citta' del Vaticano;
tolto: 2°) ai consoli, vice consoli ed agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, quando sia constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocita';
tolto: 3°) a stranieri che, in virtu' di accordi Internazionali, abbiano diritto all'esenzione dalla requisizione.
tolto: Con determinazione del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la marina e per le comunicazioni, possono, per ragioni di opportunita' e di cortesia internazionale, essere dichiarate esenti da requisizione altre navi o galleggianti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art9 · fonte del testo