Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 1950 al 9 ottobre 2010. 412 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Consegna dell'unita' requisita.
tolto: Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, devono mettere a disposizione dell'Amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'Amministrazione puo' richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.
tolto: Le navi o i galleggianti requisiti devono essere consegnati all'Amministrazione nelle condizioni di navigabilita' ed assetto previste dalle leggi e dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente ed internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
tolto: Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
tolto: Nel caso che la nave o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario deve, nel termine stabilito dall'Amministrazione, provvedere ad eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'art. 35.
tolto: E' in facolta' dei Ministeri interessati di procedere alla requisizione per acquisto di navi o galleggianti requisiti per uso temporaneo prescindendo dalle condizioni previste nel 2° e 3° comma del presente articolo nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza. Tuttavia, ove i proprietari intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, potranno compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della marina, conservare la proprieta' del relitto. In tal caso pero' dall'ammontare della indennita' ad essi spettante sara' dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.
tolto: Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, saranno corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) della indennita' di requisizione prevista dal seguente art. 30. Le predette quote b) e c) non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale e' cessata la corresponsione della intera parte A) del compenso di requisizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art12 · fonte del testo