Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Corresponsione dell'indennita'.
tolto: Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennita' e' dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante e' consegnato nelle condizioni prevedute dal precedente art. 12, fino al momento della riconsegna.
tolto: La liquidazione dell'indennita' di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente preveduta dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art13 · fonte del testo