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[1]Consegna dell'unita' requisita.
[2]((Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, devono mettere a disposizione dell'Amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'Amministrazione puo' richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.
[3]Le navi o i galleggianti requisiti devono essere consegnati all'Amministrazione nelle condizioni di navigabilita' ed assetto previste dalle leggi e dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente ed internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
[4]Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
[5]Nel caso che la nave o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario deve, nel termine stabilito dall'Amministrazione, provvedere ad eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'art. 35.
[6]E' in facolta' dei Ministeri interessati di procedere alla requisizione per acquisto di navi o galleggianti requisiti per uso temporaneo prescindendo dalle condizioni previste nel 2° e 3° comma del presente articolo nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza. Tuttavia, ove i proprietari intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, potranno compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della marina, conservare la proprieta' del relitto. In tal caso pero' dall'ammontare della indennita' ad essi spettante sara' dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.
[7]Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, qualunque sia il momento nel quale questa venga effettuata, cesseranno dall'essere corrisposte all'armatore od al proprietario della nave o del galleggiante le quote a), d), e), ed f) comprese nella parte A dell'indennita' di requisizione prevista dal seguente art. 30)). 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601
2Il Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il presente decreto ha efficacia dall'1l giugno 1940-XVIII fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra."
Regio Decreto 2 febbraio 1943, n. 127
3Il Regio Decreto 2 febbraio 1943, n. 127 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto ha efficacia dall'11 giugno 1940, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra."
Testo in vigore dal 15 aprile 1943 al 4 ottobre 1950
