Art. 16 — Contratto di arruolamento
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[1]Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, ed alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione salvi i casi di invalidita' o di infermita' debitamente constatati dal sanitario designato dall'autorita' portuaria.
[2]Nel caso di requisizione per acquisto, il contratto di arruolamento in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione puo' essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
