Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 18 — Contributo di previdenza

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[1]Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite e' sempre considerato utile a tutti gli effetti dei gradi e della cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

[2]Nulla e' innovato circa la corresponsione delle quote di contributo alla cassa predetta.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art18 · fonte del testo