Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso e' a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658)). Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 8 gennaio 1997

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 8 gennaio 1997. 47 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa. tolto: Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658. Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art7 · fonte del testo