Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 149 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e specialmente quando la nave o il galleggiante si trovi in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessita' di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessita' di getto della merce, navigazione particolarmente difficile, ecc.), ha facolta' di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa.

tolto: Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante e' esonerato da qualsiasi obbligo, facolta' o responsabilita' che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.

tolto: Di conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale deve prestare, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art23 · fonte del testo