Art. 23 — Assunzione del comando da parte del comandante militare
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[1]Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e specialmente quando la nave o il galleggiante si trovi in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessita' di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessita' di getto della merce, navigazione particolarmente difficile, ecc.), ha facolta' di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa.
[2]Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante e' esonerato da qualsiasi obbligo, facolta' o responsabilita' che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.
[3]Di conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale deve prestare, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
