Art. 22 — Comandante militare
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 231 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della marina, non inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero puo' conferire al Regio commissario il titolo e le attribuzioni di comandante militare, quando egli sia ufficiale di vascello della Regia marina ovvero ufficiale o sottufficiale del C.R.E.M., appartenente a categorie che conferiscano l'idoneita' al comando della nave o del galleggiante su cui viene imbarcato.
tolto: Il comandante militare, oltre le attribuzioni proprie del Regio commissario, ha anche le seguenti:
tolto: a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto cio' che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante:
tolto: b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi, in arrivo ed in partenza, con facolta' di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.
tolto: Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire e far eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilita' a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.
tolto: La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi previsti dall'art. 20, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art22 · fonte del testo