Art. 3 — Uffici di requisizione presso i Ministeri della marina e delle comunicazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento, ed osservando le disposizioni dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
tolto: Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti si consulteranno preventivamente con le amministrazioni interessate, le quali potranno, a questo fine, designare un loro rappresentante.
tolto: Gli uffici stessi provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art3 · fonte del testo