Art. 50 — Sottrazione alla requisizione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Inosservanza dell'ordine di requisizione.
tolto: Ferme le disposizioni del Capo VI del R. decreto-legge 19 ottobre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma della presente legge, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dalla autorita' competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a L. 3000.
tolto: Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a L. 2000.
tolto: Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'art. 12, il colpevole e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 3000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art50 · fonte del testo