Art. 8 — Ordine di requisizione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 150 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ordine di requisizione o del trasporto obbligatorio preveduto dall'art. 6 e' notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante ed ha immediata esecuzione. Qualora l'ordine sia stato notificato il capitano o guardiano, esso deve essere, appena possibile notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.
tolto: Il capitano o il guardiano deve far registrare dall'Autorita' competente l'ordine sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e darne immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine e' inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.
tolto: Nessun ricorso sospende l'esecuzione dell'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio.
tolto: Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni della presente legge nel termine che sara' loro stabilito).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art8 · fonte del testo